Residenza fiscale: la Corte Suprema spagnola chiarisce come interpretare il nucleo principale delle attività per determinare la residenza fiscale in Spagna ai fini dell’IRPF (Imposta sul reddito delle persone fisiche).

La Camera chiarisce come interpretare l’espressione “nucleo principale o base delle loro attività o interessi economici” utilizzata nell’articolo 9.1.b) della LIRPF come criterio per determinare la residenza fiscale in Spagna.

La Corte Suprema ha emesso due sentenze in due ricorsi sull’interpretazione dell’espressione “nucleo principale” o “base delle loro attività o interessi economici” che la Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche stabilisce come criterio per determinare la residenza fiscale in Spagna. In particolare, lo ha fatto con le sentenze n. 1214/2024, dell’8 luglio, ECLI:ES:TS:2024:3882, e n. 1393/2024, del 22 luglio, ECLI:ES:TS:2024:4220.

In entrambi i casi, la Camera ribadisce la dottrina giurisprudenziale già stabilita nel precedente STS n. 778/2023, del 12 giugno, ECLI:ES:TS:2023:2735:

– Gli organi amministrativi o giudiziari nazionali non sono competenti a giudicare le circostanze in cui un certificato di residenza fiscale è stato rilasciato da un altro Stato né, di conseguenza, possono ignorare il contenuto di un certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità fiscali di un Paese che ha firmato una Convenzione contro le doppie imposizioni con la Spagna, quando tale certificato è stato rilasciato ai fini della Convenzione.

– Ai fini dell’analisi dell’esistenza di un conflitto di residenza tra due Stati, si deve presumere la validità di un certificato di residenza rilasciato dalle autorità fiscali dell’altro Stato contraente ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni e non si può rifiutare il suo contenuto, proprio perché è stata firmata la suddetta Convenzione.

Inoltre, nelle nuove sentenze si stabilisce come criterio che l’espressione “nucleo principale o base delle sue attività o dei suoi interessi economici”, utilizzata nella sezione 1. b) dell’articolo 9 della LIRPF come criterio per determinare la residenza fiscale in Spagna, deve essere interpretata nel senso che, affinché tale criterio si intenda soddisfatto, è necessario prendere in considerazione l’insieme delle attività e degli interessi economici dell’interessato, e quindi, oltre al luogo in cui si ottengono i suoi redditi, si deve considerare l’ubicazione dei suoi beni immobili e mobili, nonché il luogo da cui si svolge l’amministrazione e la gestione degli stessi, e qualsiasi altro collegamento rilevante per localizzare il nucleo delle sue attività e interessi economici.

Il tempo trascorso in Spagna a causa dello stato di allarme si calcola ai fini della residenza fiscale.

In risposta alla Consulta Vinculante V1358-19 del 10 giugno 2019, Tributos chiarisce se un lavoratore residente in Spagna ma che presta servizi in Portogallo, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi in Spagna, può richiedere il rimborso delle ritenute effettuate in Portogallo che superano quelle che gli corrisponderebbero se avesse ottenuto il reddito nel nostro Paese.

Trattandosi di trattenute a titolo di imposta estera, tali trattenute saranno effettuate in conformità alla normativa estera che disciplina tale imposta. L’eliminazione della doppia imposizione che potrebbe generarsi sarà effettuata in conformità con le disposizioni dell’articolo 23.1 dell’Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e del Protocollo, firmato a Madrid il 26 ottobre 1993.

Consultazione

Il ricorrente, un cittadino spagnolo con residenza fiscale in Spagna (dove vivono anche la moglie e le figlie) lavora all’estero, in particolare in Portogallo. La società portoghese trattiene le imposte.

Il richiedente, in quanto residente fiscale in territorio spagnolo, indica di presentare la dichiarazione dei redditi in Spagna con tutti i suoi redditi universali. Per questo chiede se può chiedere il rimborso delle ritenute effettuate in Portogallo che superano quelle che gli corrisponderebbero se avesse ottenuto il reddito in Spagna.

Risposta della DGT

Partendo dalla premessa che le ritenute, che il consulente indica essere state effettuate dalla società portoghese, non sono ritenute a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche spagnola, ma a titolo di imposta portoghese e, pertanto, versate all’erario portoghese, per la DGT, “trattandosi di ritenute a titolo di imposta estera, saranno effettuate in conformità alla normativa estera che le disciplina”.

Nella consultazione V1699-13 -presentata dallo stesso consulente-, in cui chiedeva se poteva dedurre, nella sua dichiarazione dei redditi in Spagna, le ritenute effettuate in Portogallo, questo Centro Direttivo ha sottolineato quanto segue:

in quanto contribuente IRPF in Spagna, deve pagare questa imposta per il suo reddito mondiale, indipendentemente dal luogo in cui è stato prodotto e qualunque sia la residenza del pagatore, come risulta dall’articolo 2 della LIRPF, che stabilisce che “il reddito del contribuente, inteso come l’insieme dei suoi redditi, delle plusvalenze e delle minusvalenze e delle imputazioni di reddito stabilite dalla legge, indipendentemente dal luogo in cui sono stati prodotti e qualunque sia la residenza del pagatore, costituisce l’oggetto di questa imposta…”.

Se il dipendente è tassato in Portogallo per il reddito corrispondente al lavoro svolto in quel paese (indicando, in relazione al contratto di lavoro con la società portoghese, che le ritenute sono effettuate sul suo stipendio in quel paese), l’eliminazione della doppia imposizione che può sorgere sarà effettuata in conformità con le disposizioni dell’articolo 23. 1 dell’Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e del Protocollo, firmato a Madrid il 26 ottobre 1993 (BOE del 7 novembre 1995) e, in riferimento a quest’ultimo, nella legislazione interna spagnola, mediante l’applicazione della deduzione per doppia imposizione internazionale disciplinata dall’articolo 80 della LIRPF, secondo cui:

1. Quando il reddito del contribuente comprende redditi o plusvalenze ottenuti e tassati all’estero, si dedurrà il minore dei seguenti importi:

a) L’ammontare effettivo dell’importo pagato all’estero a causa di un’imposta di natura identica o analoga alla presente imposta o all’Imposta sul reddito dei non residenti su tali redditi o plusvalenze.

b) il risultato dell’applicazione dell’aliquota media effettiva alla parte della base imponibile tassata all’estero.

2. A tal fine, l’aliquota media effettiva è il risultato della moltiplicazione per 100 del quoziente ottenuto dividendo l’imposta netta totale per la base imponibile. A tal fine, l’aliquota d’imposta corrispondente al reddito generale e al reddito da risparmio, a seconda dei casi, sarà differenziata. L’aliquota fiscale deve essere espressa con due cifre decimali.

Un decreto stabilisce l’obbligo per le banche di identificare la residenza fiscale dei titolari o della persona che controlla tutti i conti finanziari.

Il Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2015, attraverso la pubblicazione di un comunicato stampa del Ministero delle Finanze, informo’ di aver approvato un regio decreto che ha stabilito l’obbligo normativo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale delle persone che detengono o controllano i conti finanziari, nonché l’obbligo di informare su di essi nell’ambito dell’assistenza reciproca.

Il Regio Decreto include gli standard internazionali in materia, sia dell’Unione Europea che dell’OCSE, in modo tale da consentire alla Spagna di rispettare gli impegni acquisiti dalla Spagna rispetto all’accordo multilaterale delle autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, firmato a Berlino da 51 Paesi e giurisdizioni (tra cui la Spagna).

Il contenuto del regolamento sviluppa, in conformità a quanto sopra, l’obbligo di fornire informazioni. A tal fine, le istituzioni finanziarie devono innanzitutto identificare la residenza delle persone che detengono la proprietà o il controllo dei conti finanziari e, successivamente, fornire informazioni all’Agenzia delle Entrate in relazione a tali conti. Gli istituti finanziari dovranno fornire le informazioni relative al 2016 per la prima volta nel 2017.

L’approvazione di questo regio decreto consente, quindi, lo scambio di informazioni annuali, in modo automatico e standardizzato, su tutti i tipi di conti finanziari. L’ottenimento di queste informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione ai contribuenti residenti in Spagna, così come la possibilità di scambiarle con altri Stati e di ottenere informazioni da questi ultimi, significherà un importante impulso alla lotta contro le frodi, soprattutto quelle più sofisticate.

Rappresenterà un passo avanti per l’effettiva applicazione del sistema fiscale spagnolo, in quanto consentirà una verifica più efficiente del corretto adempimento degli obblighi dei contribuenti che ottengono redditi finanziari all’estero. Così, ad esempio, l’Agenzia delle Entrate avrà accesso alle informazioni sulle persone o entità che controllano i conti finanziari aperti presso entità spagnole e straniere, oppure sarà possibile conoscere, in modo automatico, i titoli negoziabili o i fondi di investimento che un residente in Spagna detiene in un istituto finanziario di Paesi come Lussemburgo, Austria o Irlanda.

Lo sviluppo di accordi multilaterali per lo scambio automatico di informazioni è andato di pari passo in Spagna con le normative fiscali interne che hanno rafforzato il lavoro dell’Agenzia delle Entrate nella lotta contro la frode fiscale. A questo proposito, è degna di nota la nuova dichiarazione dei beni e dei diritti situati all’estero (Modulo 720).

I contribuenti hanno dichiarato beni all’estero per un valore di oltre 126.500 milioni di euro in 200 Paesi, che vanno ad arricchire il database dell’Agenzia delle Entrate per le verifiche presenti e future.

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1 comentario en “Residenza fiscale: la Corte Suprema spagnola chiarisce come interpretare il nucleo principale delle attività per determinare la residenza fiscale in Spagna ai fini dell’IRPF (Imposta sul reddito delle persone fisiche).”

  1. Salve, ma quindi ma mia situazione come potrebbe essere inquadrabile? Vivo in Spagna da 6 mesi, lavoro ma non sono iscritto all’AIRE…In questi 6 mesi non sono mai tornato in Italia, sono in affitto (a mio nome) e a breve acquistero’ una macchina. Grazie mille. Saluti

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