
Una situazione molto comune per gli espatriati è quella di avere conti correnti, attività o titoli all’estero, cioè nel Paese di origine. In molti Paesi, i governi obbligano i cittadini che si trasferiscono in un altro Paese a dichiarare il loro nuovo indirizzo e a registrarsi in un elenco di cittadini di quel Paese residenti all’estero, per cui da quel momento in poi dovranno recarsi al consolato più vicino (ad esempio Barcellona) per votare, richiedere il rinnovo della carta d’identità e del passaporto, ecc.
A livello fiscale, da parte del Paese d’origine, questa registrazione libera il contribuente nazionale da qualsiasi obbligo di dichiarazione dei redditi in quel Paese (ad esempio, l’Italia), ma cosa succede nel Paese in cui si è stabilito (ad esempio, la Spagna?)
La stragrande maggioranza degli espatriati non attribuisce grande importanza a questo aspetto, in quanto ritiene che presentando la dichiarazione dei redditi (il modulo 100 o il modulo 151, se si è soggetti alla “Legge Beckham” – “Ley Beckham”) non avrà più altri obblighi fiscali con l’Agenzia delle Entrate spagnola.
Il problema è che, nel caso di stranieri che si trovano nella situazione di cui abbiamo parlato sopra, cioè che hanno ancora all’estero conti correnti, beni immobili, beni registrati, titoli e diritti per un valore totale superiore a 50.000 euro.
Gli unici contribuenti esonerati (informazioni aggiornate al 13 luglio 2025) dalla presentazione del Modello 720 sono quelli che beneficiano della “Legge Beckham”, in quanto sottoposti a un regime fiscale che li considera non residenti.
E per tutti gli altri, cosa succede?
Sono obbligati a presentare il modulo 720 le persone fisiche e giuridiche residenti in territorio spagnolo, le stabili organizzazioni in territorio spagnolo di persone fisiche o giuridiche non residenti e le entità di cui all’articolo 35.4 della Legge generale sulle imposte 58/2003 del 17 dicembre, quando si trovano in una delle seguenti situazioni:
– Il titolare, il rappresentante, la persona autorizzata, il beneficiario, la persona o l’entità con poteri di disposizione o il beneficiario effettivo di conti presso istituzioni finanziarie situate all’estero, in conformità alle disposizioni delle sezioni 1, 3 e 5 dell’articolo 42 bis del Regolamento generale.
– Titolari o beneficiari effettivi, purché all’estero, di titoli o diritti rappresentativi di partecipazioni in qualsiasi tipo di persona giuridica, titoli rappresentativi del trasferimento a terzi di capitale proprio o titoli conferiti per la gestione o l’amministrazione di qualsiasi strumento giuridico.
– Titolari o beneficiari effettivi di azioni e partecipazioni al capitale sociale o al fondo azionario di organismi di investimento collettivo situati all’estero.
– I contraenti, al 31 dicembre di ogni anno, di un’assicurazione sulla vita o sull’invalidità quando l’impresa di assicurazione è situata all’estero o quando sono beneficiari di rendite temporanee o vitalizie a seguito della consegna di un capitale in denaro, di diritti di contenuto economico o di beni mobili o immobili, a soggetti situati all’estero. Nel caso in cui il contraente sia una persona diversa dal beneficiario della rendita e conservi il diritto di riscatto, il contraente è tenuto a presentare il modello 720.
– Detentori o titolari di diritti reali di godimento su beni immobili situati all’estero.
In altre parole, il modulo 720 viene utilizzato per comunicare all’Agenzia delle Entrate conti correnti, titoli, diritti, redditi, assicurazioni e beni immobili o diritti su beni immobili situati all’estero.
Cosa sono i beni e i diritti all’estero?
I beni e i diritti da inserire nel modulo 720 sono suddivisi in 3 blocchi.
– Blocco 1: beni e immobili all’estero e diritti su di essi.
– Blocco 2: conti e depositi bancari al di fuori del territorio spagnolo.
– Blocco 3: assicurazioni, titoli, titoli, diritti e redditi che si trovano anch’essi al di fuori della Spagna.
Quando non è necessario presentare il modulo 720?
Se uno qualsiasi dei blocchi supera i 50.000 euro, è necessario presentare il modulo 720. Pertanto, non siete obbligati a presentare il modulo se non avete più di 50.000 euro in nessuno dei blocchi.
A titolo di esempio, immaginiamo di avere una casa del valore di 100.000 euro in Francia e un conto fruttifero di 45.000 euro in Italia. In questo caso, dovreste dichiarare solo l’immobile. Tuttavia, se il conto di risparmio ha un valore superiore a 50.000 euro, dovrete dichiarare anche tale importo nel corrispondente riquadro del modello fiscale 720.
D’altra parte, se avete già presentato il modulo 720 all’AEAT (Agenzia Tributaria), non dovrete compilarlo nuovamente l’anno successivo, a meno che uno dei gruppi non aumenti di oltre 20.000 euro. Continuando con l’esempio precedente, se il valore dell’immobile passa da 100.000 euro a 121.000 euro, dovrete presentare una nuova dichiarazione un anno dopo la rivalutazione.
Un unico modulo per tre diversi obblighi di dichiarazione …..
Se una persona o un’entità è obbligata a presentare una dichiarazione informativa, il modulo 720, sia per i conti presso istituzioni finanziarie situate all’estero, sia per i titoli, i diritti, le assicurazioni e i redditi depositati, gestiti o ottenuti all’estero, sia per i beni immobili situati all’estero e i diritti sugli stessi, è possibile dichiarare i tre obblighi informativi nello stesso modulo?
Sì, ciascuno dei tre blocchi di attività costituisce un obbligo di rendicontazione diverso, ma i tre obblighi di rendicontazione sono articolati attraverso lo stesso modello informativo. In questo modo, i tre obblighi di rendicontazione verrebbero soddisfatti compilando il modulo 720, riportando tutti i beni e i diritti per i quali esiste un obbligo di rendicontazione.
L’Agenzia delle Entrate obbliga i residenti in Spagna a dichiarare le loro criptovalute in entità estere attraverso il Modulo 721. Ciò significa che le valute virtuali non devono essere aggiunte al Modulo 720.
La scadenza per la presentazione del Modulo 720 va dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno: i valori da inserire nel Modulo 720 saranno quelli al 31 dicembre dell’anno precedente.
Chi presenta il Modello 720 oltre i termini stabiliti può incorrere in sanzioni che vanno da 100 a 5.000 euro per ogni dato errato o omesso. L’Agenzia delle Entrate è stata particolarmente severa con questi ritardi. L’omissione o l’errata presentazione del Modulo 720 può comportare sanzioni fino a 20.000 euro, in quanto il suo scopo è quello di combattere la frode fiscale e garantire la trasparenza del patrimonio dei residenti fiscali in Spagna.
Inoltre, se un contribuente ha già presentato il Modulo 720 negli anni precedenti, deve farlo nuovamente se il valore dei beni è aumentato di oltre 20.000 euro rispetto all’ultima dichiarazione presentata.
In caso di omessa o tardiva dichiarazione, la sanzione va da 10.000 a 20.000 euro. Per errori nella dichiarazione o risposte inesatte che non comportano un danno economico per il fisco, la sanzione è di 150 euro, fino al 2% del valore dei beni non dichiarati. In caso di mancata comunicazione corretta dell’indirizzo fiscale, la sanzione è di 100 euro.
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