Il Registro degli Operatori Intracomunitari (ROI)

In un mondo sempre più globalizzato, digitalizzato e senza confini, con servizi di trasporto express che spesso riescono a farci trovare la nostra merce acquistata tramite piattaforme web in meno di 24 ore comodamente dietro la porta di casa, e’ diventato oramai quasi impossibile per qualunque azienda o libero professionista non avere a che fare con clienti o fornitori stranieri, in particolare (Essendo il tema centrato nell’ambito dell’Unione Europea) provenienti da un altro Stato membro dell’UE che non sia la Spagna.

Immaginiamo la stessa BarcelonaGlobalService che, oltre ad avere la stragrande maggioranza della clientela proveniente da altri paesi UE, fa spesso ricorso a fornitori (Agenzie di traduzione giurata, periti, notai, fornitori di servizi tecnologici, licenze per software, etc…) che fatturano da latri paesi verso la Spagna: viceversa, BarcelonaGlobalService fattura molto spesso ad aziende che si trovano oltre i confini spagnoli (Ma dentro l’UE).

La normativa comunitaria in materia di IVA riconosce, ad aziende (SL, SLU, SA, SRL, SPA, etc…) e a liberi professionisti (Lavoratori autonomi, ovvero partite IVA) la possibilità di effettuare  simili operazioni intracomunitarie, di vendita e di acquisto, senza l’applicazione dell’IVA corrispondente (Che, nel caso della Spagna per i servizi, corrisponde al 21%), il che si traduce in vari vantaggi sia per chi fattura che per chi riceve la fattura.

Ovviamente l’esenzione dell’IVA (Spagnola o da parte di altri paesi UE) su acquisti e vendite e’ solo possibile se le due parti siano entrambe registrate come “Operatori Intracomunitari”, sigla che in Spagna e’ conosciuta come ROI (Registro de Operadores Intracomunitarios), ovvero il registro parte del sistema comunitario chiamato VIES (VAT Information Exchange System).

Il registro degli operatori intracomunitari è costituito dalle persone o entità alle quali è stato assegnato il numero di identificazione fiscale disciplinato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dall’articolo 25 del presente regolamento e che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  1. Persone o entità che effettueranno cessioni o acquisti intracomunitari di beni soggetti a detta imposta.
  • Le persone o le entità di cui all’articolo 14 della Legge 37/1992, del 28 dicembre, sull’Imposta sul Valore Aggiunto, quando effettuano acquisti intracomunitari di beni soggetti a tale imposta. In questo caso, l’iscrizione in questo registro determina l’assegnazione alla persona o all’entità richiedente del numero di identificazione fiscale disciplinato dall’articolo 25 del presente regolamento. La circostanza che le persone o le entità di cui all’articolo 14 della Legge 37/1992, del 28 dicembre, sull’Imposta sul Valore Aggiunto, cessino di essere iscritte nel Registro degli operatori intracomunitari, in quanto gli acquisti intracomunitari di beni che effettuano non sono soggetti all’imposta in conformità alle disposizioni di tale norma, determina la revoca automatica del numero di identificazione fiscale specifico disciplinato dall’articolo 25 del presente regolamento.
  • I commercianti o i professionisti che sono destinatari di servizi forniti da commercianti o professionisti non stabiliti nel territorio in cui si applica l’imposta sul valore aggiunto e per i quali sono soggetti passivi.
  • I commercianti o i professionisti che forniscono servizi che, in base alle norme sulla localizzazione, si considerano forniti nel territorio di un altro Stato membro in cui il soggetto passivo è il cliente.

Non è raro che l’Agencia Tributaria effettui dei controlli prima di accettare la tua registrazione nel ROI per verificare la necessità di inserirti nel registro.

Questi controlli possono includere una visita da parte di un ispettore fiscale alla sede della società (o dell’autonomo) nelle settimane successive alla richiesta. In altre occasioni possono limitarsi alla richiesta di documentazione comprovante l’esistenza di fornitori o clienti che effettuano transazioni intracomunitarie mediante l’invio elettronico di un “requerimiento”.

Che tu sia una società (Come ad esempio una SL) o un lavoratore in proprio (Autonomo), per poter richiedere l’iscrizione al ROI occorre possedere vari requisiti e documenti (Questo sistema viene adottato dall’Agencia tributaria spagnola al fine di evitare possibili abusi e frodi sull’IVA a livello comunitario), quali:

  • Essere già registrato come autonomo o, nel caso, si potrà presentare la richiesta di iscrizione al ROI all’atto della presentazione del modello 036 per la registrazione come autonomo
  • Essere (nel caso delle società) già registrati come SL, SLU o SA
  • Dimostrare che, effettivamente, si risiede fisicamente in Spagna (Spesso, a tal fine, viene richiesto un certificato di “empadronamiento”)
  • Dimostrare che, effettivamente, si hanno rapporti commerciali con clienti e/o fornitori esteri (In ambito UE): a tal fine l’Agencia Tributaria può considerare validi accordi commerciali firmati da entrambe le parti, ordini, accordi scritti previ all’acquisto o alla vendita (dunque scambi di corrispondenza con altre aziende), contratti di collaborazione (Tutta questa documentazione dovrà essere prodotta in Spagnolo o, in suo difetto, corredata da traduzione giurata)
  • Produrre una relazione dettagliata nella quale si spiega esattamente in cosa consiste l’attività svolta e, coerentemente con questa, la necessità di rivolgersi a fornitori o clienti stranieri
  • Spesso l’Agencia Tributaria può ritenere opportuno, mediante un “requerimiento”, produrre documentazione aggiuntiva rispetto a quella appena elencata

Il registro nel ROI può essere effettuato di persona presso un ufficio dell’Agencia Tributaria, pur essendo decisamente consigliabile effettuarlo telematicamente mediante l’utilizzo di un “Certificado Digital”, oppure tramite le credenziali di un consulente fiscale esterno (“Colaborador social de la AEAT”) al quale vogliate rivolgervi.

Non importa essere in possesso di un “Certificado de registro de ciudadano de la Union Europea” (Tessera verde da residente UE – erroneamente e volgarmente chiamata “NIE verde”) ma, così come per diventare autonomo, ai fini dell’iscrizione al ROI si può utilizzare benissimo il NIE in formato documento bianco, ovvero “Certificado de no residente” (erroneamente e volgarmente chiamato “NIE bianco”).

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4 comentarios en “Il Registro degli Operatori Intracomunitari (ROI)”

  1. salve, sono uno sviluppatore web e lavoro come autonomo in Spagna (per la precisione da madrid) per varie aziende nazionali ed estere, soprattutto italiane e francesi…Il problema e’ che sono autonomo da alcuni mesi e non sapendo di questo ROI fino ad ora ho dovuto emettere fatture con IVA al 21% ai miei clienti esteri, che ovviamente non sono disposti a farsene carico 8Loro si, invece, che sono iscritti nel VIES). Loro mi dicono sempre che a meno che non mi iscriva nel VIES (ROI) l’IVA sara’ un mio problema…Stessa cosa per gli acquisti che faccio da fornitori esteri nell’Unione Europea….Potreste aiutarmi? Ho bisogno di iscrivermi al ROI al piu’ presto perche’ sto perdendo davvero molti soldi per questo motivo. Grazie mille

  2. Buonasera, posseggo un contratto (Devo ancora fare l’alta de autonomo) come freelancer con un’azienda belga, fisicamente mi trovo in Spagna. Il contratto e’ in doppia colonna, Spagnolo e Inglese. Puo’ andar bene ai fini dell’iscrizione al ROI/VIES o sara’ necessaria anche un’autorizzazione giurata? Saluti

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