(Articolo rivolto esclusivamente a cittadini italiani)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con la Legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene le informazioni dei cittadini italiani residenti all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi. È gestito dalle circoscrizioni sulla base delle informazioni e dei dati forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. può essere un obbligo per il cittadino (art. 6 L. 470/1988) e può essere il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze Consolari all’estero, nonché per l’esercizio di diritti fondamentali, quali:
– la possibilità di votare per le decisioni e le scelte politiche per corrispondenza all’interno della nazione d’origine, e per la decisione degli agenti italiani al Parlamento europeo all’interno dei seggi istituiti dall’organizzazione diplomatico-consolare nelle nazioni aderenti all’Unione Europea
– la possibilità di ottenere il rilascio o il ripristino di archivi di personalità e di viaggio, nonché di certificazioni;
Se non è di troppo disturbo, l’articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, prevede una sanzione fino a 1.000,00 euro per ogni anno di mancata iscrizione all’A.I.R.E., per un massimo di 5 anni, per tutti i cittadini italiani residenti all’estero. Va inoltre ricordato che lo specialista competente per la valutazione e l’eventuale onere della sanzione è la Regione presso la cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Devono iscriversi presso l’A.I.R.E.:
– le persone che vanno all’estero per un periodo di tempo inferiore a un anno;
– i lavoratori stagionali;
– i direttori scolastici, gli istruttori e il personale scolastico addetto alla regolamentazione delle scuole, che sono stati esonerati dall’obbligo di servizio e inviati all’estero nell’ambito di esercitazioni scolastiche all’esterno della regione nazionale;
– rappresentanti statali di ruolo in servizio all’estero, informati ai sensi delle Tradizioni di Vienna sulle relazioni discrezionali e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963;
– i docenti militari italiani che prestano servizio nei luoghi di lavoro e negli uffici della NATO trasportati all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. avviene a seguito di una comunicazione fatta dall’interessato all’Ufficio consolare competente entro 90 giorni dal cambio di domicilio e prevede la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) della regione di partenza.
La richiesta deve essere effettuata tramite la voce Fast.it [premi qui] unendo la documentazione specificata.
L’iscrizione può avvenire anche d’ufficio, sulla base dei dati di cui l’Ufficio consolare è venuto a conoscenza.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita.
L’aggiornamento dell’A.I.R.E. spetta al cittadino.
L’interessato deve informare tempestivamente l’Ufficio consolare di:
– il cambio della propria abitazione o del proprio soggiorno all’estero;
– cambiamenti di stato coniugale anche per l’eventuale traduzione in Italia di atti remoti (matrimonio, nascita, separazione, passaggio, ecc.);
– la perdita della cittadinanza italiana.
I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano per sempre in Italia dovranno presentarsi nella regione italiana in cui hanno scelto di stabilirsi per pronunciare il loro indirizzo di residenza moderno. Nella stessa data, la circoscrizione proseguirà con la cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione all’APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà compito della circoscrizione comunicare formalmente la data di rimpatrio all’Ufficio di radicamento, che potrà iscrivere il rimpatrio nei propri registri consolari.
Il mancato aggiornamento dei dati, in particolare di quelli relativi alla modifica dell’indirizzo, rende impossibile contattare il cittadino e ottenere la cartolina o la busta elettorale in caso di voto.
È indispensabile che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo accurato e completo, attenendosi alle norme postali della nazione di provenienza.
La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:
– con l’iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di una regione italiana a seguito di scambio dall’estero o di rimpatrio;
– per passaggio, contando il passaggio presunto giudizialmente annunciato;
– per presunta inaccessibilità, salvo prova contraria, dopo cento anni dalla nascita o dopo due registrazioni progressive, oppure quando l’indirizzo esterno precedentemente comunicato non è più valido e non è possibile ottenere quello moderno;
– per perdita della cittadinanza italiana.
L’importanza dell’iscrizione all’AIRE sta nel fatto che può essere un requisito essenziale ma non sufficiente per il cambio di abitazione all’estero. Il cittadino italiano che risiede all’estero in modo continuativo e costante e che ha bisogno di cambiare casa all’estero deve iscriversi all’AIRE. Va detto che, a partire dal 2024, la delusione per l’iscrizione all’AIRE è superabile con una prova contraria da parte del cittadino. Comunque sia, oggi l’iscrizione all’AIRE potrebbe essere un diritto e un obbligo per tutti i cittadini italiani che hanno bisogno di risiedere all’estero per sempre e di trasferire la propria casa di proprietà fuori dall’Italia.
Che rapporto c’è tra AIRE e accertamento della residenza?
Dovete sapere che l’iscrizione all’AIRE è associata alla vostra casa di proprietà. In realtà, accettando l’Artigianato. 2 del TUIR, chi si trasferisce all’estero pur mantenendo l’iscrizione in Italia per più di 183 giorni mantiene (salvo prova contraria da parte del cittadino) il proprio domicilio fiscale in Italia. Ciò implica, ex art. 3 del TUIR, semplicemente mantenere l’impegno di annunciare in Italia la fonte di pagamento effettivamente remota.
Dovete sapere che, a partire dal 2024, sono previste sanzioni normative nel caso in cui non riusciate a iscrivervi all’AIRE (vedi paragrafi successivi). Il rischio che correrete è quello di essere conseguentemente cancellati dall’anagrafe della vostra ultima circoscrizione di residenza in Italia. Questa strategia si attiva nel caso di “irreperibilità” del domicilio, e comprende l’arruolamento AIRE programmato. Nonostante l’obbligatorietà, non sono previste sanzioni per chi non si iscrive all’AIRE. Nel caso in cui, dopo gli esami, si scopra che si vive e si lavora all’estero, si viene informati dell’iscrizione automatica all’AIRE.
Quali sono le sanzioni previste dalle autorità in caso di mancata iscrizione all’AIRE?
L’iscrizione all’AIRE può essere un diritto-dovere del cittadino (Legge n. 470/1988, art. 6) e può essere il presupposto per usufruire delle prestazioni consolari delle Rappresentanze all’estero, oltre che per l’esercizio di diritti vitali. Va ricordato che la Legge n. 213, Artigianato. 1, Passaggio 242 del 30 dicembre 2023 ha previsto una sanzione massima di 1.000,00 euro per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE, per un massimo di 5 anni, per tutti i cittadini italiani residenti all’estero.
L’infrazione è ridotta, visto che non è ancora stata contestata e non sono ancora iniziate le esercitazioni di valutazione, a un decimo del minimo nel caso in cui il bando venga presentato entro il termine massimo di 90 giorni.
Per questo motivo è sempre più importante effettuare legittimamente l’iscrizione all’AIRE nel momento in cui si intende soggiornare all’estero in modo continuativo e costante. La valutazione e la notifica dell’infrazione devono essere effettuate dal distretto di residenza del trasgressore, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere assolto l’impegno anagrafico.
Va precisato che tipicamente una sanzione regolamentare viene erogata dalla regione che prende atto dell’infrazione, ma la stessa non esclude l’accertamento delle sanzioni connesse alle valutazioni di addebito.
Se mi iscrivo all’AIRE, perdo l’assistenza sanitaria in Italia?
L’iscrizione all’AIRE comporta la perdita del diritto all’assistenza sanitaria essenziale in Italia. Questo punto di vista è di primaria importanza:
chi si arruola nell’AIRE perde il diritto ad avere un professionista comune, l’assistenza sanitaria nei centri di cura e l’acquisto di soluzioni dietro pagamento del ticket.
È possibile usufruire dell’assistenza sanitaria urgente, cioè quella fornita dalla sala crisi, per un periodo di 90 giorni, contando anche i giorni non consecutivi. Per ottenere le prestazioni della clinica critica, è indispensabile presentare un certificato rilasciato dal dipartimento competente che attesti lo stato di vagabondo. In ogni caso, se il cambio di residenza all’estero avviene in un Paese dell’UE, è possibile richiedere la TEAM. Si tratta della tipica carta europea del benessere che dà diritto all’assistenza sanitaria in qualsiasi paese dell’UE. La gratuità o meno dell’assistenza dipende dalle norme in vigore in ciascun Paese dell’UE.
Se non sono iscritto all’AIRE, devo pagare l’accertamento in Italia?
L’aspetto più importante da considerare dopo l’iscrizione all’AIRE è la riscossione delle imposte. La nostra legge sull’accertamento, in particolare l’articolo 2 della L.P. 917/86, stabilisce che i cittadini residenti in Italia a titolo oneroso sono tassati su tutto il loro stipendio, ovunque esso sia percepito (in Italia e/o all’estero). Anche se per i cittadini residenti all’estero (come gli iscritti all’AIRE), il prelievo fiscale italiano si applica per così dire allo stipendio percepito in loco.
L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in una regione italiana per la maggior parte del periodo di accertamento costituisce un elemento formale di per sé idoneo a determinare l’obbligo IRPEF dell’arruolato. Concordando con le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del TUIR (così come corretto dall’art. 1 del D.M. n. 4 del 2011). 1 dell’Ordinanza n. 209/2023, in vigore dal 2024), la mancata iscrizione all’AIRE può costituire una presunzione di legalità relativa del domicilio in Italia. Ciò implica che il cittadino, con una documentazione soddisfacente, ha la possibilità di dimostrare il suo reale domicilio fuori sede.
In ogni caso, l’iscrizione all’AIRE è fondamentale per qualsiasi esule all’estero. Come detto, infatti, il cittadino italiano che cancella la propria iscrizione civile e si trasferisce all’estero è tenuto a iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), che ha, appunto, il compito di distinguere i cittadini ormai non residenti nella regione dello Stato.
La Corte Incomparabile ha ribadito che, dal punto di vista dell’imputazione, l’iscrizione all’AIRE non costituisce una vera e propria assunzione di domicilio all’estero (cfr. Cass. n. 961/2015 e Cass. n. 9723/2015). Come detto, il cittadino ha la plausibilità, successivamente, di superare il dato formale dimostrando che la propria residenza e dimora sono legate alla nazione esterna di migrazione anziché all’Italia.
Valutare il ritorno
Una persona ostracizzata e iscritta all’AIRE è chiamata alla presa in carico dopo aver valutato gli impegni con l’Italia:
– Dichiarazione di (per così dire ed eventuali) retribuzioni consegnate in Italia:
es. canoni di locazione, ecc;
– Pagamento IMU in Italia su eventuali immobili posseduti.
In termini di salario, il cittadino ostracizzato e iscritto all’AIRE che non ha retribuzioni create in Italia può essere esonerato dalla registrazione di una dichiarazione di addebito. In caso di vicinanza in Italia di immobili detenuti al momento del trasferimento, l’impatto sostitutivo dell’IMU sull’IRPEF, esonera il cittadino dalla registrazione della dichiarazione. L’impegno di accertamento è svincolato dalla rateizzazione dell’IMU.
Inoltre, le retribuzioni da lavoro dipendente o autonomo svolte in Italia devono essere trattate allo stesso modo:
si deve comunque fare la dichiarazione dei redditi sia in Italia che nel proprio Stato di residenza, dichiarando gli oneri pagati in Italia e pagando per così dire la differenza ipotizzabile (molto apprezzata per lo strumento del credito d’imposta).
Oneri deducibili e detraibili per gli ostracizzati
Infine, vale la pena di dire che nel caso in cui abbiate la vostra casa all’estero ci sono ancora una serie di spese che semplicemente non potete dedurre o detrarre nella vostra dichiarazione dei redditi italiana. Non si ha diritto a una deduzione per le spese mediche, per le spese di istruzione superiore o universitaria, ma per le spese sostenute per esercizi culturali e di fantasia. Non si possono dedurre gli impegni previdenziali e assistenziali o le somme versate a forme di previdenza complementare o individuale, ma si possono dedurre le somme date per l’insegnamento devoto.
La dichiarazione non incorpora minimamente le persone a carico, per cui non si ha diritto ad alcuna detrazione o stipendio. L’esortazione che siamo in grado di darvi è quella di affidarvi a un contabile aperto certificato per la giusta presa in carico degli impegni di spesa nel caso in cui vi trasferiate all’estero. Non sono eccezionali i casi in cui persone che si sono trasferite all’estero si sono viste notificare accertamenti volti a riportare in Italia il proprio domicilio fiscale, in quanto il Fisco ha rilevato componenti che potrebbero indurlo ad accettare che il domicilio remoto era solo immaginario e pianificato esclusivamente per eludere l’accertamento fiscale italiano.
Quali sono i risultati della mancata iscrizione all’AIRE?
Nel caso di mancata iscrizione all’AIRE, il trasferimento all’estero non è rilevante ai fini del tributo e il contribuente iscritto per la maggior parte dell’anno all’anagrafe dei residenti è considerato cittadino. Questa può essere un’ipotesi relativa di accertamento della residenza in Italia (a partire dal 2024).
Per questo motivo, è necessario tenere in stretta considerazione gli impegni legati all’iscrizione all’AIRE. A riverificare questa presunzione è lo stesso Artigianato. 2 del TUIR (già specificato), secondo il quale il mantenimento dell’iscrizione di grazia in Italia determina il mantenimento dell’abitazione di proprietà del contribuente in Italia. Questo, a meno che non venga fornita una verifica contraria da parte del cittadino, che è tenuto a dimostrare il proprio domicilio fiscale a distanza con una prova narrativa. I casi di tale documentazione possono comprendere:
– Comunicare tutte le proprie retribuzioni in Italia (ex art. 3 del TUIR);
– dichiarato le risorse e le disponibilità di bilancio detenute all’estero ai fini dell’accertamento e della rateizzazione di eventuali imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE).
In questo modo, si può affermare che la vera e propria permuta della casa del contribuente all’estero non è fiscalmente rilevante fino alla cancellazione dal registro di rispetto di una regione italiana e all’iscrizione sincrona all’AIRE. Oppure, ma indubbiamente la circostanza si complica non poco, nel caso di mancata iscrizione, con verifica a carico del contribuente trasferito. Un caso sicuramente più complesso da gestire e, nel complesso, poco sicuro.
Scadenze di valutazione
In conclusione, vale la pena di soffermarsi sui tempi a disposizione dei fiscalisti per effettuare una valutazione. Nel caso di delusione per la dichiarazione dei redditi in Italia, i termini di valutazione sono aperti fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere registrata. Pertanto, è necessario tenere in stretta considerazione la propria situazione individuale.
NIE (Numero de Identificacion del Extranjero) ed Empadronamiento in Spagna
Due delle domande piu’ comuni che mi vengono poste sono:
- Ma se ottengo il NIE automaticamente questo verra’ comunicato all’Italia e perdero’ la residenza italiana?
- Ma se richeido l’empadronamiento nel comune spagnolo in cui risiedo, automaticamente perdo la residenza italiana?
Rispondo in modo immediato a entrambe le domande:
- Assolutamente NO
- Assolutamente NO
Per approfondimenti legati alla residenza fiscale riporto a questi due articoli del mio stesso blog:
Capire la residenza fiscale in Spagna: Guida completa per gli stranieri – Barcelona Global Service
Contattate BarcelonaGlobalService all’indirizzo francesco@barcelonaglobalservice.com o tramite il link di contatto
(Web: https://barcelonaglobalservice.com/; Facebook: https://www.facebook.com/Barcelonaglobalservice; Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bcnglobalservice/ ; Instagram: https://www.instagram.com/barcelonaglobalservice/ ).
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